Art. 12.
(Affidamento degli equidi dismessi e
confiscati).
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa,
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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di cui all'articolo 8.
2. Ai centri di cui al comma 1 sono affidati gli equidi per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601. Gli affidatari degli equidi sequestrati o confiscati possono rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o sul detentore dei medesimi equidi.